Uneredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure con il beneficio di inventario. In questultimo caso levidente vantaggio consiste nel fatto che il patrimonio del defunto resta distinto da quello di colui che eredita, il quale pertanto non è tenuto al pagamento dei debiti (e dei legati) che gravano sulleredità se non entro il valore dei beni a lui pervenuti. Questo meccanismo è stato introdotto dal codice civile, quindi, proprio al fine di evitare che si corra il rischio di ricevere in eredità un valore inferiore rispetto a quanto si debba pagare a eventuali creditori del defunto; rischio questo che, invece, laccettazione pura e semplice di una eredità non permette di eludere, comportando di fatto una confusione tra il patrimonio dellerede e quello del defunto, tale per cui, qualora i debiti gravati sulla massa ereditaria siano di valore superiore a quanto ereditato, lerede dovrà impegnare i suoi personali beni per soddisfare i creditori del de cuius. Per poter accettare con beneficio di inventario sono necessari una serie di adempimenti ed il rispetto di termini legislativamente posti, che se violati fanno scattare la responsabilità dellerede con tutto il suo patrimonio personale (egli cioè si considera erede puro e semplice). In breve, lerede deve comunicare laccettazione con beneficio di inventario entro 10 anni. Fatta la dichiarazione di accettazione, egli ha 3 mesi di tempo (salvo proroga giudizialmente concessa ex art. 485 cc) per effettuare linventario dei beni. Qualora non sia rispettato questo termine, lerede è ritenuto puro e semplice. Se lerede effettua linventario dei beni prima ancora della dichiarazione di successione, questa deve intervenire nei successivi 40 giorni, pena la perdita del diritto a succedere. Quanto esposto finora è ciò che la legge prevede per il chiamato alleredità che non si trova nel possesso dei beni ereditari. Nella differente ipotesi in cui, viceversa, il chiamato sia nel possesso dei beni (basta pensare al convivente), i termini si restringono: egli deve predisporre linventario entro 3 mesi dallapertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità per poi procedere allaccettazione nei 40 giorni successivi. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dovrà essere inserita nel registro successioni presso la cancelleria competente del tribunale ove si è aperta la successione, nonché trascritta presso i registri immobiliari del luogo ove si è aperta la successione.