L`occupazione abusiva di un immobile provoca una compromissione e compressione di un diritto costituzionalmente riconosciuto, quale il diritto di proprietà, detta condotta è sanzionata dal nostro legislatore, il quale è intervenuto per tutelare il proprietario. Le norme attualmente in vigore tuttavia non danno alcun potere coercitivo in questo caso alla forza pubblica: sarà invece necessario rivolgersi direttamente al giudice e proporre le azioni previste a difesa della proprietà. L`occupazione abusiva di immobile comprende varie ipotesi. Innanzitutto quella per la quale un soggetto, privo di alcun titolo, si stabilisca in un immobile di proprietà altrui. E` la c.d. occupazione sine titulo, contro la quale può essere esperita l` azione di rivendicazione, disciplinata dall`art. 948 cc, con la quale il proprietario, che non è più nel possesso della cosa, può chiedere la condanna alla restituzione del bene, previo accertamento della titolarità del proprio diritto. Ciò vuol dire che chi agisce proponendo detta azione deve provare la sua qualità di proprietario. A tal fine, tuttavia non basta produrre in giudizio l`atto di acquisto del bene (es. rogito notarile), ma occorre dimostrare di aver ricevuto il diritto di proprietà dall`effettivo titolare, risalendo così fino a un acquisto a titolo originario che ha dato origine alla catena dei trasferimenti. Per rendere più agevole questa prova, la giurisprudenza ha elaborato la c.d. presunzione di usucapione, in base alla quale il proprietario che agisce in rivendicazione potrà limitarsi a provare l`interrotto possesso per un lasso di tempo necessario ai fini dell`usucapione. A tal fine, il suo possesso può aggiungersi a quello dei precedenti proprietari. Altra ipotesi di occupazione abusiva è quella in cui l`occupante sia entrato nel possesso dell`immobile in virtù di un titolo giuridico rivelatosi invalido (annullabile o nullo) o inefficace (scaduto). In questo caso il proprietario potrà richiedere tutela attraverso l` azione di reintegrazione o spoglio ex art. 1168 cc con la quale si chiede al giudice un provvedimento urgente per liberare il proprio immobile. La finalità di detta azione è infatti quella di recuperare il possesso perduto in conseguenza di una condotta violenta o clandestina. Vi è privazione violenta quando il bene è sottratto e posseduto contro la volontà del proprietario (ma anche del possessore o detentore); vi è invece condotta clandestina quando si pone in essere contro il proprietario un comportamento elusivo. Esperendo detta azione, il proprietario potrà limitarsi a provare la consegna dall`immobile alla controparte, se detta prova non può essere fornita, al proprietario non resterà che esperire l`azione di rivendicazione. I procedimenti su visti dovrebbero concludersi con una pronuncia giudiziaria che condanna l`occupante a rilasciare l`immobile in favore del proprietario entro la data fissata dal giudice. Se ciò non avviene per adesione all`ordine giudiziario, sarà necessario avviare un procedimento esecutivo di rilascio di immobile, che, con il necessario ausilio dell`Ufficiale Giudiziario, porti alla liberazione materiale dell`immobile e alla sua consegna al proprietario. Se l`ostinato atteggiamento ostruzionistico dell`occupante impedisce la liberazione, è possibile richiedere in questa fase l`intervento della forza pubblica per il rilascio forzoso dell`immobile. Il proprietario, oltre alle azioni finalizzate alla liberazione dell`immobile può anche chiedere la condanna del risarcimento di eventuali danni.