Il TFR è una indennità economica che viene corrisposta al lavoratore dipendente, o parasubordinato, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, se però il lavoratore è divorziato una percentuale di tale indennità potrebbe essere versata direttamente all`ex! L`art. 12 bis della legge sul divorzio riconosce infatti al coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto ad una percentuale dell`indennità di fine rapporto percepita dall`altro coniuge anche se l`indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell`indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale diritto riservato dal legislatore all`ex coniuge, con l`evidente obiettivo di rafforzare il regime di solidarietà dei coniugi dopo la fine del matrimonio, è tuttavia riconosciuto solo in presenza di alcuni requisiti necessari: 1. occorre aver divorziato (non è sufficiente la separazione coniugale); 2. occorre non essere passati a nuove nozze; 3. occorre essere percettori dell`assegno divorzile, poiché come anche la giurisprudenza ha sottolineato (tra tutte, Cass. Civ. n. 21002/2008) - il mancato riconoscimento dell`assegno di divorzio esclude in radice qualsiasi diritto al TFR dell`ex coniuge. La domanda per ottenere la quota del TFR dell`ex coniuge può essere effettuata: - o contestualmente alla domanda di divorzio e di assegno divorzile. In questo caso il diritto del coniuge a percepire la quota del TFR sarà accertato dal giudice nella sentenza di divorzio. - o successivamente alla sentenza di divorzio. In questo caso sarà necessario iniziare un`apposita procedura di modifica delle condizioni di divorzio nella quale si chiederà al giudice di riconoscere il diritto a ricevere il TFR dell`ex coniuge. Restano invece escluse dalla divisione con l`ex coniuge tutte le somme ricevute a titolo di acconto sull`indennità. Il diritto a richiedere la quota di TFR spettante all`ex coniuge si prescrive nel termine ordinario di 10 anni e sussiste anche qualora l`obbligato alla prestazione (ovvero l`ex coniuge) sia nel frattempo deceduto. Se prima di morire l`ex coniuge si era risposato, il diritto alla quota del TFR dell`ex coniuge deve necessariamente concorrere con il diritto del coniuge. In questi casi non verrà applicata la percentuale del quaranta per cento vista sopra, ma sarà il Tribunale che dovrà determinare l`ammontare della quota di TFR spettante considerando vari parametri quali la durata del matrimonio, l`ammontare dell`assegno di divorzio, la condizione economica degli eredi, l`eventuale convivenza prematrimoniale con l`ex coniuge superstite.