Come abbiamo visto l`art 1117 c.c. fornisce una elencazione di quelli che possono essere i beni condominiali ed ogni qual volta vi sia convivenza di proprietà individuale e proprietà comune di uno dei beni quivi elencati si avrà condominio. Potrebbe accadere, e di fatto accade molto spesso, che i soggetti contitolari del diritto di proprietà su uno o più di questi beni siano solo due, ed in questo caso siamo di fronte ad una ipotesi di condominio minimo. Al pari di qualsiasi altro condominio, anche il condominio minimo si costituisce in via automatica e senza necessità di una delibera assembleare o di atto formale. La prima peculiarità del condominio minimo è la non obbligatorietà della nomina di un amministratore: si tratta di una scelta facoltativa, rimessa ai proprietari che potranno decidere di farlo oppure no, lo stabilisce il codice che all`art 1129 precisa che quando i condomini siano 9 o più diventa indispensabile la nomina di un amministratore. Inoltre non risulta necessaria neppure l`approvazione di un regolamento poiché, ex art. 1138 del codice civile, questo deve essere formulato quando in un edificio il numero dei condomini sia superiore a 10. Per quanto riguarda le altre regole, anche al condominio minimo si applicano le norme del codice civile che valgono per quello ordinario, ad esempio quelle in materia di ripartizione delle spese, millesimi e pagamento delle spese ed organizzazione interna. Tale assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella sentenza n. 2046/2006, risolvendo un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, ha chiarito che la disciplina del condominio di edifici (e non quella sulla comunione), prevista dal codice civile, trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni. Anche in un condominio c.d. minimo, le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune dovranno essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell`assemblea condominiale. Con riguardo al funzionamento dell`assemblea, nel condominio minimo valgono le stesse regole del condominio ordinario, con i necessari adeguamenti. Ad esempio, se il codice civile prescrive la regola della maggioranza per le delibere assembleari, in presenza di due soli condomini sarà indispensabile raggiungere l`unanimità. Lo ha confermato la Corte di Cassazione (sent. n. 5329/2017) chiarendo che nel condominio cd. minimo le regole codicistiche sul funzionamento dell`assemblea si applicano allorché l`assemblea si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione unanime, intendendosi con tale ultima espressione (decisione unanime) quella che sia frutto della partecipazione di entrambi i comproprietari alla discussione (essendo logicamente inconcepibile che la decisione adottata da un solo soggetto possa ritenersi presa all`unanimità). In caso di stallo, ovvero qualora non si riesca a raggiungere l`unanimità, sarà necessario fare ricorso al giudice. L`art. 1105 del codice civile, infatti, stabilisce che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l`amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all`autorità giudiziaria" che provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. Le condizioni dunque del ricorso ex art. 1105 c.c. sono dunque alternativamente: 1) mancata riunione dell`assemblea seppur ritualmente convocata in presenza di necessari adempimenti per la tutela del bene comune; 2) mancata formazione di una maggioranza, che nel caso di condominio minimo composto da due proprietari si traduce banalmente nel mancato accordo tra i due; 3) mancata esecuzione della delibera assembleare. Il Tribunale in camera di Consiglio provvederà - esaminato il caso a disporre gli interventi necessari e se richiesto, o indispensabile, nominare un amministratore individuando i limiti ed i contorni del potere di gestione.